(Pubblicato nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 36 del 10 agosto 1999) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2940 del 12 luglio 1999; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni 1. La legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata, e in seguito denominata "legge". 2. L'assessore all'edilizia agevolata viene in seguito denomitato "Assessore". 3. La ripartizione 25 edilizia abitativa dell'amministrazione provinciale e' in seguito denominata "ripartizione". 4. Il programma degli interventi per l'edilizia abitava agevolata di cui all'art. 6 della legge e' in seguito denominato "programma degli interventi". 5. Il fondo di rotazione per l'edilizia abitativa agevolata previsto dall'art. 52 della legge e' in seguito denominato "fondo di rotazione". 6. Le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono in seguito denominate "dichiarazioni sostitutive". 7. Al posto della denominazione "superficie utile abitabile" usata nella legge e' usata la denominazione "superficie abitabile".