(Pubblicato nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 36 del 10 agosto 1999)
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale  n. 2940 del
12 luglio 1999;
                                Emana
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
    1.  La  legge  provinciale  17 dicembre  1998, n. 13, ordinamento
dell'edilizia abitativa agevolata, e in seguito denominata "legge".
    2. L'assessore all'edilizia agevolata viene in seguito denomitato
"Assessore".
    3.  La  ripartizione  25  edilizia abitativa dell'amministrazione
provinciale e' in seguito denominata "ripartizione".
    4. Il programma degli interventi per l'edilizia abitava agevolata
di  cui  all'art.  6  della legge e' in seguito denominato "programma
degli interventi".
    5.  Il  fondo  di  rotazione  per  l'edilizia abitativa agevolata
previsto  dall'art. 52 della legge e' in seguito denominato "fondo di
rotazione".
    6.  Le  dichiarazioni  rese  ai  sensi degli articoli 2 e 4 della
legge   4   gennaio   1968,   n.   15,  sono  in  seguito  denominate
"dichiarazioni sostitutive".
    7.  Al  posto  della  denominazione  "superficie utile abitabile"
usata nella legge e' usata la denominazione "superficie abitabile".